Regolamento d’uso dell’impianto

Premessa

  • Per “stadio” si intende l’intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e l’area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club;
  • Per “club” si intende l’organizzatore dell’Evento;
  • Per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale/partita organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.

Norme generali di comportamento

Accesso e Permanenza nello Stadio

  • 1. l’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal “regolamento d’uso”; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive”;
  • 2. l’accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d’accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto;
  • 3. per l’accesso allo stadio è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, da esibire anche a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso (L 4 marzo 2007 n.41 art. 1);
  • 4. l’accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell’Articolo 9 del D.L. 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007;
  • 5. l’ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature (D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i.);
  • 6. lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall’Autorità di Pubblica Sicurezza;
  • 7. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l’accesso agli stessi è consentito solo tramite questi;
  • 8. al fine di garantire l’incolumità degli spettatori, lo spettatore può essere sottoposto da parte del personale preposto ad attività di controllo sulla persona e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito. Tale attività, finalizzata ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi, potrà essere svolta attraverso la tecnica del PAT – DOWN (art. 1, comma 3 lettera a D.M. 28 luglio 2011) e/o con l’uso di metal detector portatili. Con l’acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli, rinunciando a ogni eccezione;
  • 9. la modalità di accesso dei disabili sono stabilite dal club, e comunque l’accesso sarà possibile fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle attuali normative;

Annullamento-Spostamento dell’Evento

  • 10. data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club;
  • 11. in caso di evento posposto o annullato, l’eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest’ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso;

Divieti:

  • È vietato:

    • 12. introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista (legge 401/89 e succ. modif.);
    • 13. la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande
      solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio
      bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di
      carta:
      -all’interno dello stadio è vietato introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5% vol., salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
      -è vietato accedere e trattenersi all’interno dello stadio in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
    • 14. introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle
      modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, tamburo – Determinazione Osservatorio n.14/2007
      dell’8.3.2007). Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, apposita istanza al club. Il parere del Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) sarà decisivo per l’accettazione o meno. Gli stessi non potranno essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al temine della manifestazione;
    • 15. introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
    • 16. organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal GOS su richiesta della Società Sportiva;
    • 17. introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;
    • 18. arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (L 401/89 art. 6 bis comma 2);
    • 19. sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga; (art 1 quinques L 88 24 aprile 2003);
      20. ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell’art. 6 comma I della legge 13 dicembre 1989 n.401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla F.I.G.C., nonché al lancio di materiale pericoloso;
    • 21. introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli
      altri addetti ai servizi;
    • 22. fumare nelle zone dello stadio espressamente indicate da cartellonistica

Avvertenze e disposizioni di legge

  • 23. Reati penali. Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l’arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell’articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni ed, in particolare:
    – ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per
    motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
    – effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
    – lanciare oggetti;
    – incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.
  • 24. Motivi di interdizione all’accesso e/o di espulsione dallo stadio e/o di denuncia
    – L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in
    violazione delle norme si cui sopra;
    – Altresì chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all’Autorità e potrà essere passibile di diffida all’accesso dello stadio per tutti i futuri eventi.

L’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione da parte dello spettatore del Regolamento d’uso dello Stadio
“M. Sandrini” e delle sue modificazioni e integrazioni, a seguito della determinazione n. 14/2010 dell’Osservatorio
Nazionale Manifestazioni Sportive

Legnago, lì 20.08.2020